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Lumantis · Guida per costruttori

Software e connessione nel Regolamento Macchine: i punti 1.1.9, 1.2.1 e 1.2.6

Aggiornato al 3 novembre 2026

Il Regolamento (UE) 2023/1230, che si applica dal 20 gennaio 2027, porta dentro i requisiti essenziali di sicurezza tre temi che la Direttiva Macchine trattava poco o per niente: la protezione del software e dei componenti che lo collegano, il comportamento dei sistemi di comando davanti a interventi deliberati di terzi, la perdita della connessione alla rete. Stanno nell'allegato III, ai punti 1.1.9, 1.2.1 e 1.2.6.

Il perimetro va capito subito. Il considerando 25 del regolamento chiede ai fabbricanti misure proporzionate e limitate alla protezione della sicurezza della macchina, e precisa che resta possibile applicare altri atti dell'Unione dedicati alla cibersicurezza. Il Regolamento Macchine guarda alla cibersicurezza in quanto può rendere pericolosa la macchina; la cibersicurezza del prodotto in senso pieno è il campo del Cyber Resilience Act.

Punto 1.1.9: protezione dall'alterazione

Il CRA e l'articolo 20 del regolamento lo chiamano protezione contro la corruzione: è lo stesso punto. Chiede cinque cose:

Nel secondo punto, per i componenti hardware, e negli ultimi due il soggetto è la macchina: è la macchina che deve saper dire che cosa ha installato e tenere traccia di chi ci ha messo mano. Una procedura o un registro tenuti fuori dalla macchina, da soli, non rispondono alla lettera del requisito.

Punto 1.2.1: sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando

Il requisito c'era già nella direttiva; il regolamento lo estende in quattro direzioni.

Gli interventi deliberati. I sistemi di comando devono resistere, se del caso, alle sollecitazioni di servizio previste e agli influssi esterni, intenzionali o no, compresi i tentativi deliberati ragionevolmente prevedibili da parte di terzi che conducono a una situazione pericolosa.

Le registrazioni. Deve essere consentita, per cinque anni dal caricamento, la registrazione dei dati di tracciamento generati in relazione a un intervento e delle versioni del software di sicurezza caricate dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio. Lo scopo è uno solo: dimostrare la conformità su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente.

I sistemi che apprendono. Per i sistemi di comando con un comportamento o una logica integralmente o parzialmente autoevolutivi, progettati per funzionare con livelli variabili di autonomia, il regolamento chiede che la macchina non compia azioni oltre il compito e lo spazio di movimento definiti, che i dati sul processo decisionale dei sistemi di sicurezza basati su software possano essere registrati e siano conservati per un anno dalla raccolta, con lo stesso scopo, e che la macchina possa essere corretta in qualsiasi momento per preservarne la sicurezza.

I limiti delle funzioni di sicurezza. Vale per tutti i sistemi di comando, non solo per quelli che apprendono: i limiti delle funzioni di sicurezza vanno stabiliti nella valutazione del rischio, e non sono ammesse modifiche alle impostazioni o alle regole, generate dalla macchina o dagli operatori, anche durante una fase di apprendimento, se possono creare situazioni pericolose.

Punto 1.2.6: guasto dell'alimentazione o della connessione alla rete

Nella direttiva il requisito riguardava l'alimentazione di energia. Il regolamento lo estende alla connessione alla rete di comunicazione: l'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, di qualsiasi tipo, della connessione non deve creare situazioni pericolose, esattamente come per l'energia.

Le attenzioni indicate sono le stesse: la macchina non deve avviarsi in modo inatteso; i parametri non devono cambiare in modo incontrollato se il cambiamento può essere pericoloso; non deve essere impedito l'arresto già comandato, né l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili; nessun elemento mobile o pezzo trattenuto deve cadere o essere espulso; i dispositivi di protezione devono restare pienamente efficaci o dare un comando di arresto. Per una macchina comandata o sorvegliata da remoto, vuol dire progettare e provare che cosa succede quando la rete cade e quando torna.

Che cosa entra nel fascicolo tecnico

L'allegato IV, parte A, aggiunge alla documentazione tecnica due voci che riguardano il software:

Come si dimostra la conformità

Norme armonizzate. Come per gli altri requisiti, la presunzione di conformità vale per le norme i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e solo per i requisiti che coprono.

Certificazione della cibersicurezza. Le macchine certificate, o per cui è stata emessa una dichiarazione di conformità, nell'ambito di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza adottato ai sensi del regolamento (UE) 2019/881 e i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono considerate conformi ai punti 1.1.9 e 1.2.1, nella misura in cui il certificato o la dichiarazione coprono quei requisiti.

Il Cyber Resilience Act. Una macchina con software o connettività può essere anche un prodotto con elementi digitali ai sensi del Regolamento (UE) 2024/2847. Il considerando 53 del CRA riconosce che rispettarne i requisiti di cibersicurezza può facilitare la conformità ai punti 1.1.9 e 1.2.1, ma le sinergie vanno dimostrate dal fabbricante. Gli obblighi del CRA hanno date proprie: la notifica dell'Articolo 14 si applica già dall'11 settembre 2026, anche alle macchine già vendute, il resto dall'11 dicembre 2027. Per la notifica c'è la guida all'Articolo 14.

L'intelligenza artificiale a bordo

Il Regolamento (UE) 2026/1744 ha modificato il Regolamento Macchine su questo punto. L'articolo 8 ora prevede che la Commissione adotti atti delegati che aggiungono all'allegato III requisiti per i sistemi di intelligenza artificiale classificati ad alto rischio ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 perché sono componenti di sicurezza di un prodotto contemplato dal regolamento o sono essi stessi un prodotto contemplato; quegli atti si applicano entro il 2 agosto 2028. Fino a quando non ci saranno norme armonizzate o specifiche comuni del Regolamento Macchine per questi sistemi, quelli conformi alle norme armonizzate o alle specifiche comuni previste dal Regolamento (UE) 2024/1689 sono considerati conformi ai requisiti dell'allegato III che li riguardano.

Resta ferma la regola dell'allegato I, parte A: i componenti di sicurezza con comportamento autoevolutivo basato sull'apprendimento automatico, e le macchine che li integrano per quanto riguarda quei sistemi, richiedono sempre un organismo notificato. Ne parla la guida sul Regolamento Macchine.

Da dove cominciare

L'ordine utile è questo, partendo dalle macchine con software di sicurezza, connessione o accesso remoto:

  1. Fare l'inventario del software installato che serve a funzionare in sicurezza, con le versioni, e decidere come la macchina lo rende disponibile in qualsiasi momento.
  2. Mappare i collegamenti: porte, interfacce, accessi remoti, dispositivi che si possono collegare, e i componenti hardware che portano segnali o dati al software critico.
  3. Progettare come la macchina raccoglie le prove degli interventi sul software e sulla configurazione, e come conserva i dati di tracciamento per il periodo richiesto.
  4. Provare il comportamento della macchina quando la connessione alla rete si interrompe, torna o varia, come si fa per l'alimentazione di energia.
  5. Preparare le due voci del fascicolo sul software: il codice sorgente o la logica del software di sicurezza, e la descrizione dei sistemi basati su sensori.
  6. Coordinare questo lavoro con quello richiesto dal Cyber Resilience Act, per non farlo due volte.

Le altre pagine sul Regolamento Macchine: la modifica sostanziale, istruzioni e dichiarazione digitali e quando serve l'organismo notificato.

Il fascicolo tecnico secondo il Regolamento 2023/1230 lo prepariamo noi

Partiamo da quello che avete, anche se è stato fatto per la Direttiva Macchine. Per cominciare ci bastano la descrizione della macchina, lo schema elettrico con il layout e l'elenco delle norme applicate; se avete la valutazione dei rischi, ci aiuta molto. Il fascicolo resta vostro, con la responsabilità che il regolamento assegna al fabbricante, e la dichiarazione di conformità la firmate voi. Non facciamo prove di laboratorio e non sostituiamo l'organismo notificato dove la procedura lo richiede: i loro risultati entrano nel fascicolo. Scriveteci per tempi e modalità.

Scrivete a info@lumantis.it
Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine, testo ufficiale su EUR-Lex nella versione consolidata al 27 luglio 2026: articolo 8, come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744; articolo 10, paragrafo 3; articolo 20, paragrafi 1, 9 e 10; allegato I, parte A, punti 5 e 6; allegato III, punti 1.1.9, 1.2.1 e 1.2.6; allegato IV, parte A, lettere m) e n). Considerando 25 del regolamento, nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165 del 29 giugno 2023. Regolamento (UE) 2026/1744. Regolamento (UE) 2019/881. Regolamento (UE) 2024/1689. Regolamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act): considerando 53, articoli 14 e 71. Testi consultati il 3 novembre 2026.

Questa guida è un orientamento pratico e non costituisce consulenza legale. Per la posizione della vostra azienda fa fede il testo del regolamento e il parere dei vostri consulenti.

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