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Lumantis · Guida per costruttori
Quando serve l'organismo notificato: l'allegato I del Regolamento Macchine
Aggiornato al 3 novembre 2026
Il Regolamento (UE) 2023/1230, che si applica dal 20 gennaio 2027, lascia la valutazione della conformità al fabbricante, con il controllo interno della produzione, per tutte le macchine che non rientrano nell'allegato I. Le categorie elencate nell'allegato I sono divise in due parti: per la parte A l'organismo notificato serve sempre, per la parte B serve se le norme armonizzate o le specifiche comuni non coprono tutti i requisiti.
Questa pagina spiega le due parti, le procedure possibili e che cosa cambia rispetto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, con il riferimento all'articolo per ciascun punto.
Le procedure
Il regolamento prevede quattro procedure, che chiama moduli:
- modulo A, controllo interno della produzione (allegato VI): il fabbricante valuta da sé, senza organismo notificato;
- modulo B seguito dal modulo C, esame UE del tipo da parte di un organismo notificato (allegato VII) e poi conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (allegato VIII);
- modulo H, conformità basata sulla garanzia qualità totale, con il sistema qualità approvato e sorvegliato da un organismo notificato (allegato IX);
- modulo G, conformità basata sulla verifica di un unico prodotto da parte di un organismo notificato (allegato X).
Il modulo G, la verifica del singolo esemplare, nel testo della direttiva non c'era: è una possibilità in più, utile per le macchine costruite in un solo pezzo.
Parte A: l'organismo notificato serve sempre
Per le categorie della parte A il regolamento ammette solo i moduli B più C, H o G, cioè sempre con un organismo notificato, anche se la macchina è costruita secondo norme armonizzate. Le categorie sono sei:
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
- ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- ponti elevatori per veicoli;
- apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto;
- componenti di sicurezza con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo, basato su approcci di apprendimento automatico, che garantiscono funzioni di sicurezza;
- macchine che integrano sistemi di questo tipo non immessi sul mercato in modo indipendente, solo per quanto riguarda tali sistemi.
Le prime quattro erano già nell'allegato IV della direttiva, dove però il fabbricante poteva usare il controllo interno se la macchina era costruita secondo norme armonizzate che coprivano tutti i requisiti. Con il regolamento questa strada si chiude. Le ultime due sono nuove.
Parte B: dipende dalle norme
Per le categorie della parte B il fabbricante può usare il controllo interno della produzione solo se la macchina è progettata e costruita secondo norme armonizzate o specifiche comuni proprie di quella categoria che coprono tutti i requisiti essenziali pertinenti. Se non è così, o se le norme li coprono solo in parte, deve usare una delle procedure con organismo notificato: B più C, H o G. Le categorie sono diciannove:
- seghe circolari, monolama e multilame, per la lavorazione del legno e della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi indicati nel regolamento;
- spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
- piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico o scarico manuale, per la lavorazione del legno;
- seghe a nastro a carico o scarico manuale per la lavorazione del legno e della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi indicati nel regolamento;
- macchine combinate dei tipi ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno;
- tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
- fresatrici ad asse verticale, toupies, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
- seghe a catena portatili da legno;
- presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico o scarico manuale, con elementi mobili di lavoro che possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;
- formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale;
- formatrici della gomma a iniezione o compressione a carico o scarico manuale;
- macchine per lavori sotterranei: locomotive e benne di frenatura, armatura semovente idraulica;
- veicoli per la raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotati di un meccanismo di compressione;
- apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri;
- dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone;
- ripari mobili automatici interbloccati per le macchine ai punti 9, 10 e 11;
- blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza;
- strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS);
- strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
La presunzione di conformità vale per le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e solo per i requisiti che coprono. Prima di scegliere il controllo interno, conviene verificare, norma per norma, che i riferimenti risultino pubblicati ai sensi del regolamento.
Le macchine fuori dall'allegato I
Per tutte le macchine che non rientrano nell'allegato I la procedura è il controllo interno della produzione, il modulo A. Il fabbricante resta comunque responsabile della valutazione del rischio, della documentazione tecnica, della dichiarazione di conformità e della marcatura CE.
Certificati, marcatura e organismi
I certificati della direttiva. I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati in base alla direttiva restano validi fino alla loro scadenza. I nuovi certificati di esame UE del tipo hanno una validità non superiore a cinque anni.
La marcatura. Quando interviene un organismo notificato con l'esame UE del tipo, la garanzia qualità totale o la verifica di un unico prodotto, la marcatura CE è seguita dal suo numero di identificazione.
Gli organismi. Le regole sulla notifica degli organismi si applicano dal 20 gennaio 2024, prima del resto del regolamento. La Commissione rende pubblico l'elenco degli organismi notificati ai sensi del regolamento, con le attività per cui ciascuno è notificato. Gli organismi notificati devono tenere conto degli interessi delle piccole e medie imprese quando fissano le tariffe.
L'elenco può cambiare
La Commissione può modificare l'allegato I con atti delegati: aggiungere una categoria, toglierla o spostarla da una parte all'altra, sulla base di una valutazione del rischio che tiene conto della gravità e della probabilità del danno e dei dati sugli infortuni. Una categoria finisce nella parte A se presenta un rischio intrinseco grave e se, ad esempio, mancano norme armonizzate o le norme sono applicate male in modo ricorrente.
Chi apporta una modifica sostanziale a una macchina ne diventa fabbricante e applica le stesse procedure: ne parla la pagina sulla modifica sostanziale.
Da dove cominciare
L'ordine utile è questo, partendo dai modelli che saranno immessi sul mercato per primi dopo il 20 gennaio 2027:
- Per ogni modello, verificare se rientra nella parte A, nella parte B o in nessuna delle due.
- Per i modelli della parte A, e per quelli della parte B che non sono coperti interamente da norme armonizzate, scegliere la procedura e l'organismo notificato, verificando che sia notificato ai sensi del Regolamento 2023/1230 per quella categoria.
- Per i modelli della parte B che si vogliono valutare con il controllo interno, verificare che le norme applicate coprano tutti i requisiti pertinenti e che i loro riferimenti siano pubblicati ai sensi del regolamento.
- Controllare la scadenza dei certificati di esame CE del tipo già in mano, e quanto tempo serve all'organismo per un nuovo esame.
- Per le macchine con componenti di sicurezza basati sull'apprendimento automatico, partire subito: sono nella parte A, e il requisito è nuovo.
Le altre pagine sul Regolamento Macchine: la modifica sostanziale, software e connessione e istruzioni e dichiarazione digitali.
Il fascicolo tecnico secondo il Regolamento 2023/1230 lo prepariamo noi
Partiamo da quello che avete, anche se è stato fatto per la Direttiva Macchine. Per cominciare ci bastano la descrizione della macchina, lo schema elettrico con il layout e l'elenco delle norme applicate; se avete la valutazione dei rischi, ci aiuta molto. Il fascicolo resta vostro, con la responsabilità che il regolamento assegna al fabbricante, e la dichiarazione di conformità la firmate voi. Non facciamo prove di laboratorio e non sostituiamo l'organismo notificato dove la procedura lo richiede: i loro risultati entrano nel fascicolo. Scriveteci per tempi e modalità.
Scrivete a info@lumantis.it
Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine, testo ufficiale su EUR-Lex nella versione consolidata al 27 luglio 2026: articolo 6, paragrafi 1, 2, 4 e 7; articolo 20, paragrafo 1; articolo 24, paragrafo 3; articolo 25; articolo 35, paragrafo 2; articolo 52, paragrafo 2; articolo 54; allegato I, parti A e B; allegati VI, VII (punto 6.1), VIII, IX e X. Direttiva 2006/42/CE, articolo 12 e allegato IV. Testi consultati il 3 novembre 2026.
Questa guida è un orientamento pratico e non costituisce consulenza legale. Per la posizione della vostra azienda fa fede il testo del regolamento e il parere dei vostri consulenti.
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